Il Tar Toscana ha dichiarato “inammissibile” l’istanza di riesame della richiesta di sospensione dell’aggiudicazione dell’appalto per la Variante di Grassina. L’istanza cautelare era stata riproposta dalla ditta Polistrade, arrivata seconda alla gara d’appalto, dopo la notizia della condanna da parte del Tribunale di Pistoia della Rosi Leopoldo, classificatasi al primo posto.
“Le circostanze poste a base dell’istanza di riesame della precedente ordinanza cautelare resa dalla Sezione presentata dalla ricorrente in data 21 maggio 2021 – scrivono i giudici amministrativi – appaiono manifestamente non in linea con i motivi di ricorso che non attengono per nulla all’impossibilità della mandataria o delle mandanti del R.T.I. aggiudicatario a contrattare con la pubblica amministrazione o a stipulare il relativo contratto”.
Inoltre, aggiungono i giudici del Tar, la Città Metropolitana non ha ancora deciso come comportarsi con la Rosi Leopoldo, dopo la condanna con interdizione per due anni a trattare con la pubblica amministrazione “risultando appena instaurato il relativo procedimento di valutazione”. La Polistrade è stata condannata a pagare tutte le spese legali.
Resta pendente il ricorso contro l’attribuzione del punteggio nella gara d’appalto, la cui sentinza è prevista per i primi di luglio.