Non ci sono motivi validi per riservare esclusivamente alle auto, vietandone l’uso ai camper, l’area di sosta in via del Padule, accanto al cimitero di Quarto. Lo ha sancito il Tar della Toscana che, con sentenza dello scorso 29 gennaio, ha accolto il ricorso presentato dall’Associazione nazionale coordinamento camperisti, rappresentata dall’avvocato Marcello Viganò, e “bocciato” come illegittima l’ordinanza del Comune.
Il ricorso era stato presentato contro il Comune di Bagno a Ripoli, difeso dall’avvocato Francesco Paolini, per ottenere l’annullamento dell’ordinanza n. 450 del 4.11.2019 emessa dal responsabile del settore centro operativo, viabilità, mobilità, nella parte in cui ha istituito una riserva di sosta nei confronti delle sole autovetture, escludendo così gli autocaravan, in via del Padule. Il contenzioso è iniziato su segnalazione di un associato all’Associazione camperisti sanzionato nel Comune di Bagno a Ripoli per “aver sostato con l’autocaravan in via del Padule, nei pressi del cimitero, in un’area riservata ad altre categorie di veicoli”. I Comuni – ricorda il Tar – possono “riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea”. Non rientrano in queste categorie le normali autovetture.
Contestato al Comune l’eccesso di potere, in quanto “avrebbe posto in essere un uso distorto del potere poiché, attraverso la riserva di sosta alle autovetture, avrebbe inteso perseguire l’obiettivo di impedire la sosta agli autocaravan, obiettivo quest’ultimo che sarebbe in contrasto con numerose direttive ministeriali e comunque integrerebbe la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza”.
Il Tar non ha ritenuto valida la motivazione dell’ordinanza con “l’esigenza di regolamentare la circolazione in via del Padule per consentire la migliore fruibilità al cimitero di Quarto posto nelle immediate adiacenze, in ragione del fatto che il parcheggio sarebbe stato occupato in pianta stabile dagli autocaravan e utilizzato come rimessaggio di tali veicoli”.
“In conclusione – scrivono i giudici del Tar – l’accoglimento delle sopra citate censure consente di ritenere fondato il ricorso, mentre la particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese tra le parti costituite”.
Il problema nasce quando i signori camperisti oltre a parcheggiare in certi spazi ci campeggiano anche, come ad esempio nei pressi della Pieve a Ripoli. Qui noi residenti vediamo tavolate serali nei posti auto, lavaggio dei piatti con tanto di libero scarico di acque reflue, stenditoi di panni ed anche altro che non sto a descrivere per educazione. Forse andrebbe spiegato questo all’avvocato della loro associazione. Saluti.