Stangata della giustizia sportiva sui dirigenti del Grassina, Tommaso Zepponi e Massimo Colucci. La sentenza emessa qualche ora fa dalla sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale, presieduto da Cesare Mastracola, in relazione all’inchiesta su partite truccate nel campionato di Eccellenza stagione 2016/17, ha confermato le richieste della Procura federale.
Sia Zepponi che Colucci sono stati condannati a 30mila euro di ammenda e a un anno di inibizione. Il reato contestato è “omessa denuncia”. Condannata anche la società Asd Grassina per responsabilità oggettiva a 1.000 euro di ammenda. Sentenza durissima, che appare stridere soprattutto con alcuni patteggiamenti concordati da chi ha realmente venduto o comprato le partite.
Questo il testo ufficiale delle motivazioni della sentenza (che ha riguardato molte squadre e dirigenti sportivi) relative ai due dirigenti del Grassina:
Gara: SESTESE – GRASSINA del 2/04/2017 – s.s. 2016/2017 – Campionato di Eccellenza Toscana Girone B – Risultato finale 3 – 1.
– GIUSTI FILIPPO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS per avere, prima della gara Sestese – Grassina del 2/04/2017, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato, in particolare offrendo una somma di denaro, al fine di ottenere la vittoria della propria squadra, al Co-Presidente della Società ASD Grassina, Zepponi Tommaso, che opponeva un immediato rifiuto. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi in relazione alle altre gare oggetto del presente procedimento;
– COLUCCI MASSIMO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Grassina e ZEPPONI TOMMASO, all’epoca dei fatti Co-Presidente e legale rappresentante della Società ASD Grassina, in ordine alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara Sestese – Grassina del 2/04/2017, come sopra descritti, dei quali erano venuti a conoscenza; la Società ASD GRASSINA: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri legali rappresentanti Zepponi e Colucci, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS.
COLUCCI MASSIMO, ZEPPONI TOMMASO, ASD GRASSINA.
Le posizioni degli sopra indicati soggetti possono essere trattate congiuntamente in ragione dell’unicità della fattispecie contestata. Ai predetti viene contestata la violazione dell’art. 7, comma 7 del CGS e la conseguente responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, per la Società deferita in relazione alla gara Sestese
– Grassina del 2/04/2017 – s.s. 2016/2017 – Campionato di Eccellenza Toscana Girone B – Risultato finale 3 – 1. (punto B4 del deferimento).
Anche con riferimento alle posizioni sopra individuate il deferimento è fondato e va accolto. Preliminarmente è d’uopo precisare, come osservato dal rappresentante della Procura Federale nel corso del dibattimento, che la rappresentanza legale in sede civile del Presidente della Società, Sig. Colucci Massimo, è questione diversa dalla rappresentanza e dal potere di firma in ambito Federale, la cui delega al Sig. Zepponi Tommaso risulta dalla comunicazione del 4.7.2016 a firma dello stesso Colucci, pervenuta presso il Comitato Regionale Toscana in data 19.7.2016 (v. atti deferimento) e la cui carica di copresidente, oltre che dal verbale del Consiglio Direttivo della Società del 4.7.2016 versato in atti dagli stessi deferiti, risulta anche dall’organigramma riferito alla stagione sportiva 2016-2017 depositato presso il ridetto comitato, anch’esso allegato agli atti del deferimento.
La Società Grassina, pertanto, risponde direttamente anche per i fatti ascritti al Sig. Zepponi Tommaso, dovendo a tale titolo rispondere ex art. 4, comma 1, CGS dell’operato di chi le rappresenta anche per singole questione, non trovando, pertanto, spazio l’eccezione preliminare formulata sul punto dalla difesa dei deferiti.
Quanto ai fatti specificamente contestati ai deferiti, risulta provato, dall’informativa di PG in atti e dalle ammissioni dei deferiti, che nei giorni precedenti la gara in oggetto Giusti Filippo abbia preso direttamente contatti con Zepponi Tommaso, a tal fine recatosi presso l’azienda del medesimo, previo appuntamento telefonico, per discutere della stessa. Ferma la valenza probatoria del contenuto delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di Giusti Filippo, la circostanza, come detto, è stata ammessa dallo stesso Zepponi, che ne ha informato anche Colucci Massimo, che a sua volta ha ammesso la circostanza. Che scopo dell’incontro fosse discutere del risultato della imminente gara emerge, oltre che dalle dichiarazioni del Giusti, dalla superficiale conoscenza di tali personaggi, avendo sul punto dichiarato, lo Zepponi, di non avere avuto frequentazioni con il Giusti, recatosi presso la propria azienda solo in quella occasione.
Quanto all’offerta di denaro per alterare il risultato della gara, Giusti Filippo ha dichiarato di avere chiesto allo Zepponi, ritenuto presidente della Società Grassina, se fossero interessati a disputare i play off, “perché in caso contrario avrei proposto uno scambio di favori, ovvero a fronte della vittoria della Sestese, ho formulato una proposta economica di 2500/3000 euro”. Sostiene, la difesa dello Zepponi, l’erronea trascrizione del modo verbale “ho proposto”, a suo dire da intendersi con “avrei proposto” sicché, sempre a dire della stessa, Giusti Filippo, atteso l’interesse a disputare i play off manifestatogli dall’interlocutore, non avrebbe più formulato alcuna proposta e, quindi non avrebbe reso palese il vero motivo della sua visita, dallo Zepponi non inteso né intuito.
In disparte l’inverosimiglianza di siffatta ipotesi, la dichiarazione del Giusti sul punto non lascia adito a dubbi, “ho formulato una proposta economica …………. per cui rimanemmo che avrebbe valutato la situazione e che avrebbe condiviso la proposta con l’allenatore e con Colucci”. Anche a non voler considerare l’adesione dello Zepponi al tentativo di alterare il risultato (oggetto del deferimento è l’omessa denuncia dell’illecito), che questo fosse lo scopo effettivo dell’incontro è invece confermato dai successivi colloqui telefonici tra le parti, in cui Zepponi tranquillizza Giusti sulla mancata pressione alla squadra, comunque interessata al risultato, tanto da non potergli dare “belle notizie” (conversazione progressivo n. 15538 del 27.3.2017). Ove fosse stato altro, il fine dell’incontro, pertanto, Zepponi non avrebbe avuto motivo per intrattenere, successivamente e sino alla disputa della gara, ulteriori conversazioni telefoniche con il ridetto Giusti solo per rassicurarlo, se pure eventualmente solo per compiacerlo, che non avrebbe esercitato pressioni sulla propria squadra (v. audizione 28.9.2017), oltre che per comunicargli di non avere buone notizie per lui.
Soccorrono alfine sul punto le dichiarazioni di Colucci Massimo, informato della vicenda dallo Zepponi, “……. mi disse che il presidente della Sestese, Giusti Filippo, lo aveva contattato chiedendogli se fossimo interessati a disputare i play off. Lo Zepponi mi fece capire che quella richiesta poteva sottintenderne qualcuna ulteriore e mi confermò di avere subito stoppato il Giusti.”
É di tutta evidenza, da quanto sopra, la consapevolezza del Colucci e dello Zepponi in ordine all’intento del Giusti, palesemente dichiarato, di mirare all’alterazione della gara di che trattasi, con conseguente obbligo, disatteso da entrambi, di informarne senza indugio la Procura Federale ex art. 7, comma 7, CGS. In definitiva, il fatto ascritto agli incolpati, costituente illecito disciplinare, trova piena conferma negli elementi di fatto sopra evidenziati, scaturiti dalle indagini dell’autorità giudiziaria e della Procura Federale, nonché dalla disamina delle dichiarazioni delle parti, di cui deve pertanto ritenersi ragionevolmente accertata e provata la responsabilità. Del comportamento ascritto ai suoi legali rappresentanti risponde, conseguentemente a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS anche la Società ASD Grassina.