Il Comune di Bagno a Ripoli ha deciso misure straordinarie a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura della zanzara tigre (Aedes albopictus). Per questo il sindaco Francesco Casini ha firmato un’ordinanza che si rivolge a tutta la popolazione, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;
L’ordinanza, che è già in vigore e resterà valida fino al 30 novembre 2019, impone:
A) a tutti i privati cittadini, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate, di:
- evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed impedire qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
- procedere, ove si tratti di contenitori o bidoni non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di scaricare l’acqua nei tombini;
- impedire la formazione di ristagni d’acqua su teloni plastici o qualsiasi altra superficie concava;
- evitare di lasciare giochi e piscine gonfiabili e simili con acqua stagnante per più di 7 giorni;
- provvedere al controllo ed alla pulizia periodica delle gronde e degli scarichi pluviali;
- evitare ogni raccolta d’acqua in caso di annaffiatura di piante a vaso e fioriere (i sottovasi devono essere controllati e svuotati e/o lasciati asciugare almeno ogni 7 giorni);
- pulire fontane e vasche ornamentali da eventuali ostruzioni;
- svuotare fontane, vasche e piscine non in esercizio o procedere ad idoneo trattamento antilarvale;
- trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte, improduttive e/o inutilizzate, al regolare sfalcio della vegetazione, con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo.
B) a tutti i conduttori di orti, di:
- eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d’acqua;
C) ai proprietari e responsabili, o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità, di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
D) ai responsabili delle aree di cantiere, di:
- evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
E) a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:
- eseguire l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l’uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua;
- eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione;
F) all’interno dei cimiteri di:
- non lasciare vasi e sottovasi pieni di acqua;
- non lasciare nelle aree scoperte contenitori vuoti (annaffiatoi e simili) che potrebbero riempirsi di acqua piovana (questi vanno rimossi o conservati capovolti);
- non ostruire le fontane dei cimiteri con fiori o altri residui;
- in caso di utilizzo di fiori secchi o di plastica, riempire i vasi con materiale inerte (sabbia, terra, argilla espansa, ecc.) che costituisce un ottimo sostegno per i fiori stessi ed evitano la presenza di acqua stagnante;
- in caso di utilizzo di fiori recisi introdurre nei vasi una compressa a base di Bacillus thuringiensis varietà israeliensis , principio attivo efficace contro le larve di zanzara e pressoché innocuo per l’uomo e gli altri mammiferi. Tali compresse possono sono essere acquistate presso i rivenditori specializzati in prodotti agricoli o presso le farmacie (leggere attentamente le indicazioni riportate in etichetta).
In presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da zanzare del genere Aedes (in particolare Aedes albopictus, cd zanzara tigre) o di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà – previa indicazione dell’Autorità Sanitaria competente e successiva adozione di apposita ordinanza contingibile e urgente – ad effettuare direttamente specifici trattamenti per la rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private nelle zone individuate dalla Autorità Sanitaria stessa.
La responsabilità delle inadempienze all’ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui queste sono state riscontrate.
Le violazioni all’ordinanza sono soggette ad una sanzione amministrativa da €.25,00 a €.500,00 (pagamento entro 60 giorni: €.50,00) in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge 26.11.1981 n.689 e s.m.i, alla L.R. 28.12.2000 n. 81 ed all’art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000.
Le istruzioni per eseguire i trattamenti in proprio sono distribuite presso l’ Urp del Comune di Bagno a Ripoli – Piazza della Vittoria 1 – e sono consultabili sul sito del Comune (www.comune.bagno-aripoli.fi.it).