Il parere dell’avvocato Andrea Bencini
È consentito bruciare i residui delle potature e dei residui vegetali agricoli? Dipende. L’antica pratica agricola di bruciare nei campi stoppie, ramaglie, avanzi di potature e residui vegetali in genere, è stata sempre considerata lecita seppur circondata da alcune cautele per il timore che, sfuggendo al controllo, potesse divenire causa d’incendi. Ed infatti le Regioni e gli enti locali in genere sono soliti impartire istruzioni volte a disciplinare e regolamentare tale pratica onde prevenire incendi ed inquinamento atmosferico.
In realtà la questione è più complessa di quanto possa sembrare poichè, al di là delle impartizioni dettate dalle normative locali, bruciare i residui vegetali può avere conseguenze di natura penale, ed in particolare può integrare il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzate previsto dal Testo Unico Ambientale che è punibile con la pena dell’arresto da 3 mesi a 1 anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. A ribadirlo è una recente sentenza della Cassazione (la n. 5504 del 10.2.16) la quale ha affermato che la bruciatura dei residui delle potature per non essere considerata gestione di rifiuti non autorizzata, e quindi penalmente sanzionabile, deve essere effettuata nel rigoroso rispetto delle condizioni previste dal suddetto Testo Unico ed in particolare:
1) deve avvenire esclusivamente sul luogo di produzione
2) deve essere finalizzata al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti (non quindi al semplice smaltimento)
3) deve avvenire in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro (lo stero equivale ad un metro cubo di legname).
Dette condizioni devono sussistere simultaneamente, altrimenti l’attività di bruciatura va considerata illecita. In ogni caso nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei materiali in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (Pm10). Non è del tutto chiaro infine se, al di là del rispetto dei limiti e delle condizioni suddetti, l’attività di bruciatura sia consentita solo agli esercenti di attività agricole o se invece possa estendersi anche ai privati, anche se la giurisprudenza maggioritaria propende per quest’ultimo orientamento, purchè ovviamente siano rigorosamente rispettate le previsioni di legge.
Per evitare rischii di incendio, ridurre inquinamento da polveri sottili ed eliminare il fastidio alle persone che vivono o transitano sotto vento alle bruciature, nella mia piccola azienda agricola ho deciso di non bruciare i residui delle potature ma di tagliare con attrezzatura elettrica i rami più grossi per poi usarli in inverno nel termo camino ad alta efficienza e depositare nel terreno foglie e rametti. Effetto poi un passaggio con un piccolo trattore, dotato di trincia erba, che tritura il tutto favorendo una rapida decomposizione del materiale che fertilizza in maniera assolutamente naturale il terreno. Forse occorrerebbe incentivare e favorire tale tipo di trattamento sostitutivo delle bruciature, cosa ne pensate?
Questo andrebbe detto a quel signore in Via Piana a Ponte a Ema, che spesso brucia residui di potature nel centro abitato e il fumo entra nelle nostre case rende i difficile la respirazione, oltre al pericolo che il fuoco potrebbe appicciarsi anche alle abitazioni…
ho un piccolo terreno coltivato a uliveto, vorrei sapere se la potatura dei stessi ulivi si possono bruciare nello stesso terreno di proprieta?
Le consiglio di telefonare al’ufficio ambiente del Comune di Bagno a Ripoli (055 6390234 – 235 -213-270) per avere un risposta a prova di contestazione.
E’ lecito “avvampare” gli alberi circostanti i cumuli di residui di potatura durante la loro bruciatura?