Sospesi i mercati ambulanti di Antella, che avrebbe dovuto tenersi domani, giovedì 12 marzo, Grassina (venerdì), Ponte a Ema (Sabato) e Bagno a Ripoli (mercoledì). Lo ha deciso il sindaco Francesco Casini, in ottemperanza ai provvedimenti di emergenza contro il contagio da coronavirus emenati dal Governo, che oggi pomeriggio ha firmato l’ordinanza. Ecco cosa si dispone:
1) Di prevedere la sospensione temporanea delle concessioni/autorizzazioni alla occupazione del suolo pubblico relative ai mercati giornalieri per i posteggi non alimentari (non costituenti un servizio di prima necessità);
2) di prevedere la sospensione delle concessioni relative alla occupazione del suolo pubblico di area fuori mercato qualora, per le caratteristiche dei luoghi, non consentano di rispettare la distanza di sicurezza fra gli avventori;
3) di disporre che i singoli operatori, al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale, procedano: – alla igienizzazione dei luoghi e dei prodotti e l’informazione alla clientela; – ad adottare tutte le misure preventive e di sicurezza previste dal Dpcm 8/3/2020 e dalla vigente normativa con particolare riferimento alla sanificazione dei prodotti, oggetti e aree di occupazione e delle aree di pertinenza;
– a garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro nelle aree oggetto di occupazione e nelle aree limitrofe di pertinenza
– a mettere a disposizione soluzioni idonee per la pulizia delle mani da parte della clientela
– ad informare la cittadinanza dei rischi e degli obblighi di igiene come descritti nell’allegato 1 del Dpcm 8/3/2020;
– ad informare il proprio personale di quanto sopra previsto;
4) di dare atto che non saranno considerate rilevanti le assenze degli operatori commerciali maturate a decorrere dal giorno 12 marzo 2020 ai fini del computo generale delle assenze e degli altri pertinenti effetti di legge;
5) di incaricare il Comando di Polizia Locale per l’attuazione del presente atto;
6) di stabilire che la presente ordinanza, in linea con le misure nazionali di contenimento dell’emergenza Covid-19, debba intendersi quale misura minima, proporzionata, integrativa alle disposizioni nazionali e sia valida fino al termine di validità delle misure nazionali di contenimento (attualmente al 3 aprile 2020, salvo proroga).