Clamorosa divergenza di vedute fra il Tar Toscana e il Consiglio di Stato sull’introduzione della “tassa sul morto” da parte del Comune di Bagno a Ripoli, contestata dalla Parrocchia di San Piero a Ema e dalla Confraternita del Ss. Sacramento di San Piero a Ema che gestisce il crematorio di Ponte a Ema.
Venerdì 8 gennaio la seconda sentenza del Tar Toscana che accoglieva il ricorso contro il “diritto fisso” per il trasporto delle salme ai cimiteri comunali e all’impianto di cremazione (leggi articolo). Oggi la sentenza del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso del Comune contro la prima sentenza del Tar.
Il caso è abbastanza complesso e il lettore deve munirsi di un pizzico di pazienza per seguire le evoluzioni legali della vicenda.
Il primo atto è la delibera n. 119 del 19/12/2018 con cui il Consiglio comunale di Bagno a Ripoli istituisce il diritto comunale fisso per l’autorizzazione al trasporto delle salme destinate all’impianto di cremazione del cimitero di San Piero a Ema.
La Confraternita che gestisce il crematorio ricorre al Tar che annulla il provvedimento del Comune con sentenza del 18/12/2019. “Con tutta evidenza – scrivono nella sentenza i giudici amministrativi –, l’intervento del nuovo diritto di transito costituisce un nuovo elemento peggiorativo del quadro economico di un’attività che, pur non lucrativa, deve essere svolta secondo il principio di economicità”. Inoltre, aggiungono: “L’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli non è stata in grado di spiegare, neanche in giudizio, quali siano le ragioni giustificative della limitazione del diritto di transito alle sole salme destinate ad essere cremate”.
Il secondo atto è la delibera del Consiglio comunale n. 62 del 6/7/2020 con la quale viene reintrodotto con decorrenza dal 7 luglio 2020 il diritto comunale fisso per il trasporto delle salme verso tutti i cimiteri di Bagno a Ripoli ed il forno crematorio di San Piero a Ema e non più solo verso quest’ultimo. Anche contro questa seconda delibera Parrocchia e Confraternita di San Piero a Ema presentano ricorso al Tar che, con sentenza dell’8 gennaio scorso, lo accoglie condannando il Comune a restituire le somme fin qui incassate.
Terzo atto: trascorrono tre giorni ed ecco il colpo di scena. Il Consiglio di Stato accoglie l’appello presentato dal Comune di Bagno a Ripoli contro la prima sentenza del Tar Toscana che aveva annullato la prima delibera del Consiglio comunale. Balzano all’attenzione soprattutto le motivazioni per cui i giudici del Consiglio di Stato ritengono fondato l’appello: 1) l’istituzione del diritto fisso trova il suo fondamento nella legge 285 del 1990; 2) il diritto comunale per il trasporto delle salme grava su chi si occupa del trasporto, non su chi gestisce le aree cimiteriali o i forni crematori (“Nel caso di specie – si legge nella sentenza -, né la parrocchia di San Piero a Ema, né la confraternita del Ss. Sacramento si occupano di trasporto delle salme; ne consegue che il diritto di cui si contesta l’istituzione non incide direttamente sulla loro sfera giuridica”); 3) la convenzione stipulata tra il Comune di Bagno a Ripoli e la parrocchia di S. Piero a Ema per la gestione dell’attività di cremazione prevede che il forno dovrà essere gestito senza scopo di lucro: “Neppure in astratto, quindi – scrivono i giudici -, può considerarsi verificata l’ipotesi risarcitoria prospettata dalle appellate e riconosciuta dalla sentenza”.
Sulla base di queste considerazioni è ipotizzabile che il Comune decida di appellarsi al Consiglio di Stato anche contro la seconda sentenza del Tar. La vicenda “tassa sul morto” è tutt’altro che sepolta.