Il Comune di Bagno a Ripoli aggiorna l’albo dei giudici popolari. Tutti i cittadini residenti nel comune, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951 n. 287, possono esercitare la funzione di “giudice popolare di Corte di assise” e/o “giudice popolare di Corte d’assise di appello”. La domanda deve essere inviata entro il 31 luglio 2021.
I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) eta’ non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte d’assise
e) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’assise d’appello.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare (art. 12):
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attivita’ di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attivita’ di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine congregazione.
Il modulo per le domande e le eventuali informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Bagno a Ripoli. al link:
https://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/rete-civica/albo-dei-giudici-popolari-1