Un referendum tra la popolazione di Bagno a Ripoli per ottenere l’auditorium da tanto tempo sognato per la scuola media Redi di Ponte a Niccheri. E’ questa l’idea, forse un po’ pazza, venuta al professor Marco Panti, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo statale “A. Caponnetto”, che ha pensato di sfruttare l’articolo 50 dello statuto del Comune per chiamare i cittadini al pronunciamento. Il 19 aprile scorso la proposta è stata formalizzata da una delibera del consiglio di istituto dove si legge: “Il Consiglio di Istituto, esaminate le proposte e visto lo Statuto del Comune di Bagno a Ripoli, delibera all’unanimità di incaricare il dirigente scolastico affinché proceda a: (…) attivare l’organizzazione e le procedure necessarie per arrivare ad un referendum sull’edilizia scolastica nel Comune di Bagno a Ripoli finalizzato alla costruzione di un Auditorium presso la Scuola Redi e alla riedificazione con aule speciali e laboratori dei container prefabbricati collocati provvisoriamente da molti anni in tale sede scolastica e in altre sedi del medesimo Istituto (…)”. Martedì prossimo, 10 maggio, alle ore 17.30, alla scuola Redi è stata convocata una riunione fra “tutti coloro che sono interessati a costituire, promuovere e gestire il comitato promotore dell’istanza referendaria sull’edilizia scolastica nel Comune di Bagno a Ripoli”.
Pronta anche la bozza di lavoro con preambolo e quesiti referendari:
La normativa vigente in materia di edilizia scolastica impone alle amministrazioni locali l’obbligo di dotare le scuole secondarie di primo grado del proprio territorio di uno spazio adibito ad uso polivalente per attività didattiche di grande gruppo, spettacoli, assemblee, riunioni di genitori, ecc., cioè in parole usali, di un auditorium-aula magna.Nello specifico, la norma di riferimento da rispettare è la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, “Norme per l’edilizia scolastica”,
Stante la vigente sopra ricordata normativa la situazione edilizia attuale delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Bagno a Ripoli non risulta coerente, con notevoli diseguaglianze, nonostante la ricchezza delle offerte didattiche, per cui non tutte le scuole secondarie di primo grado del territorio dispongono delle strutture indicate come obbligatorie dalla legge. Inoltre alcune di esse hanno una parte delle strutture ospitate da decenni in prefabbricati container. Pertanto si chiede ai cittadini del Comune di Bagno a Ripoli di esprimere il proprio parere sui seguenti quesiti referendari ai sensi dell’artico n. 50 dello Statuto del Comune di Bagno a Ripoli – approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 5 aprile 2000, modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 25 marzo 2002:
- VOLETE CHE TUTTE LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI DISPONGANO NELLA PROPRIA SEDE DELLE STRUTURE EDILI OBBLIGATORIE SECONDO LA NORMATIVBA VIGENTE PER OPERARE FUNZIONALMENTE, FRA CUI UN AUDITORIUM AULA – MAGNA PER RIUNIONI E SPETTACOLI? SI – NO
- VOLETE CHE TUTTE LE SCUOLE DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI ABBIANO STRUTTURE EDILI ORDINARIE E STABILI E NON PREFABBRICATI IN CONTAINER PROVVISORI? SI – NO
“E’ un argomento di cui abbiamo parlato spesso – commenta il sindaco Casini – ma il referendum non è uno strumento adeguato per un simile intervento dedicato a un solo istituto dei due comprensivi e probabilmente neppure la priorità in fatto di edilizia scolastica. Lavoriamo per concretizzare questo che oggi è un sogno dati i vincoli idraulici sull’area attigua alla scuola Redi e la necessità di reperire le ingenti risorse necessarie. Però siamo realisti, non sarà un percorso breve”.
Ecco cosa prevede lo statuto del Comune in tema di referendum. Il punto “c” sembra escludere la possibilità di utilizzo per promuovere nuove edificazioni che comporterebbero inevitabilmente un adeguamento degli strumenti urbanistici, però il professor Panti non è uno che si perde d’animo.
Art. 50 Referendum –
1– Un numero di elettori residenti non inferiore al 5% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2– Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: a) statuto comunale; b) regolamento del consiglio comunale; c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi; d) costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata e prevalente capitale pubblico.
3– Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4– Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5– L’ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum è stabilita da un organo di garanzia composto da un collegio di tre esperti nominato dal Consiglio Comunale all’inizio del mandato amministrativo. Il giudizio degli esperti è espresso prima della raccolta delle firme.
6– Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
7– Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.
8– Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno il 50% più 1 degli aventi diritto.
9– Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali. 10- Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.