Nuova ordinanza anti-smog a Bagno a Ripoli. Il provvedimento, che si è reso necessario in seguito al superamento dei limiti del Pm10 per quattro volte negli ultimi sette giorni, sarà in vigore da domani, martedì 14 gennaio, fino a sabato 18. I divieti e le misure adottate rispondono alle linee-guida regionali e sono state concordate con gli altri Comuni dell’agglomerato di Firenze. Eccole di seguito.
A. Divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento;
B. Riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento a gasolio o pellet, a cura del proprietario, dell’amministratore di condominio o del terzo esponsabile dell’impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo per 8 (otto) ore giornaliere;
C. Riduzione della temperatura dell’aria negli ambienti riscaldati tramite impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o pellet, misurata come indicato all’art.1 comma 1, lettera w, del DPR n. 412/1993, a 18° C per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 di cui al D.P.R. n. 412/1993 e a 17° C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) dello stesso decreto, + 2°C di tolleranza.
D. Divieto di circolazione dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, nei centri abitati di Bagno a Ripoli, Antella e Grassina.
La limitazione è valida per le seguenti categorie di veicoli:
• Motocicli a 2 tempi Euro 1 identificati dal Codice della Strada all’articolo 53 lettera a), non conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A o normative successive; (immatricolati ante 01/01/2003)
• Autovetture a benzina Euro 1 identificate dal Codice della Strada all’articolo 54 lettera a) (M1), non conformi alla direttiva 91/542/CE punto 6.2.1.B o normative successive; (immatricolati ante 01/01/1997)
• Autovetture diesel Euro 2 ed Euro 3 identificate dal Codice della Strada all’articolo 54 lettera a) (M1) non conformi alla direttiva 98/69/CE B o normative successive; (immatricolate ante 01/01/2006)
• Veicoli diesel Euro 1 ed euro 2 per il trasporto merci identificati dal Codice della Strada all’articolo 54 lettera c), d), e), h), i) (N1, N2, N3) non conformi alla direttiva 98/69/CE B o normative successive (immatricolati ante 01/01/2006).